Telemedicina e IA cambiano davvero la responsabilità delle strutture sanitarie. Ecco cosa rischi, cosa devi fare ora e come trasformare il rischio in vantaggio.
Telemedicina e responsabilità: cosa cambia davvero per le strutture sanitarie
Nel 2024 oltre il 30% delle aziende sanitarie italiane ha attivato servizi strutturati di telemedicina, spinte da PNRR, liste d’attesa e carenza di personale. Molte però stanno scoprendo solo ora quanto la responsabilità giuridica in questo ambito sia diversa – e più insidiosa – rispetto all’attività in presenza.
Questo tema è centrale nella serie “IA nella Sanità Italiana: Innovazione Clinica”: se telemedicina e intelligenza artificiale diventano parte stabile del percorso clinico, allora governance, consenso, contratto assicurativo e gestione del rischio devono evolvere allo stesso ritmo. Chi non lo fa, si espone a contenziosi, blocchi organizzativi e resistenze interne.
Qui vediamo in modo pratico come cambia la responsabilità delle strutture sanitarie con la telemedicina e con l’uso di IA clinica, e cosa conviene fare subito per stare dalla parte giusta: della legge, dei pazienti e anche dei conti economici.
1. Telemedicina: nuova area di rischio (ma anche di controllo)
La telemedicina non è più un progetto sperimentale: è una modalità ordinaria di erogazione delle prestazioni sanitarie. Questo significa che, giuridicamente, pesa quanto l’attività ambulatoriale o di reparto.
Il punto chiave è semplice:
Quando una struttura attiva un servizio di telemedicina, amplia il proprio raggio di responsabilità clinica, tecnologica e organizzativa.
Nuove variabili di rischio introdotte
Rispetto alla visita in presenza, entrano in gioco almeno quattro fattori aggiuntivi:
- Distanza fisica: niente esame obiettivo completo, difficoltà nel cogliere segnali deboli (respiro, odori, postura, contesto abitativo).
- Intermediazione tecnologica: piattaforme, app, sensori, algoritmi. Ogni “pezzo” può generare errori, rallentamenti, perdite di dati.
- Gestione digitale dei dati sanitari: flussi continui di dati, spesso in tempo reale, che devono essere protetti, interpretati e archiviati correttamente.
- Integrazione con sistemi di IA: sistemi di supporto alla decisione che influenzano diagnosi, follow-up e priorità cliniche.
La buona notizia? Se ben progettata, la telemedicina permette un controllo molto più granulare del rischio: log, tracciabilità, tempi di risposta, alert, decisioni cliniche. Tutto può essere misurato e, quindi, migliorato.
2. Il quadro normativo: cosa devono sapere le direzioni sanitarie
Per capire dove finisce la discrezionalità organizzativa e dove iniziano gli obblighi, la bussola resta chiara: Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), decreti sulla telemedicina e regolamenti europei su dispositivi e IA.
Legge Gelli-Bianco e responsabilità “anche attraverso la telemedicina”
L’articolo 7, comma 2, della Legge 24/2017 è netto: la struttura risponde delle condotte dei professionisti “anche attraverso la telemedicina”. Quindi:
- una televisita vale, in termini di responsabilità, quanto una visita in presenza;
- la struttura è responsabile dell’assetto organizzativo e tecnologico che rende possibile la prestazione;
- il professionista risponde delle scelte cliniche, incluse la decisione di usare o meno la telemedicina.
Qui entra in gioco un concetto nuovo e spesso sottovalutato: l’eleggibilità del paziente alla telemedicina.
Eleggibilità: il nuovo atto medico
I requisiti nazionali di telemedicina del 21/09/2022 introducono l’obbligo, per il sanitario, di valutare:
- condizioni cliniche;
- capacità del paziente (o caregiver) di usare gli strumenti;
- dotazione tecnologica minima (connessione, device, ambiente);
- contesto familiare e sociale.
Questa valutazione è un atto medico a tutti gli effetti. Se un paziente fragile, non autonomo, senza supporto familiare, viene inserito in un percorso di telemonitoraggio complesso e si verifica un evento avverso, il tema dell’eleggibilità diventerà centrale in sede di contenzioso.
Per le direzioni sanitarie questo si traduce in un obbligo operativo molto concreto:
- definire criteri interni di eleggibilità per ciascun servizio di telemedicina;
- formalizzare la valutazione in cartella, con checklist o schede dedicate;
- prevedere revisioni periodiche di eleggibilità per i telemonitoraggi di lunga durata.
Piattaforma nazionale e responsabilità “a catena”
La Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT), gestita a livello centrale, collega strutture e regioni diverse. Ottima per la continuità di cura, ma rischiosa se manca chiarezza su:
- chi vede cosa (profili di accesso);
- chi risponde a quali alert;
- chi è responsabile nei percorsi che coinvolgono più strutture.
Qui il tema non è teorico: servono accordi interaziendali e interregionali che definiscano in modo esplicito flussi, ruoli, tempi massimi di azione.
3. Medico, struttura e IA: dove si sposta il confine della responsabilità
Con la telemedicina (e a maggior ragione con IA clinica integrata), il confine tra colpa individuale e responsabilità organizzativa si fa più sottile.
Tre snodi critici nella pratica quotidiana
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Onboarding del paziente
- Non basta “dare le credenziali” o consegnare un device.
- Il sanitario deve verificare e documentare che il paziente:
- ha compreso cosa succede a distanza;
- sa usare (o ha chi lo aiuta a usare) gli strumenti;
- è informato sui limiti della valutazione remota.
- Questa fase diventa un momento con forte valore medico-legale.
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Gestione degli alert di telemonitoraggio
- Chi risponde a un alert rosso di saturazione o aritmia?
- In quanto tempo?
- Con quale escalation (richiamo, accesso in PS, 118…)?
Senza protocolli chiari, la responsabilità rimbalza tra medico, infermiere di centrale, tecnico di piattaforma, direzione.
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Uso di sistemi di IA come supporto decisionale
- Un algoritmo che segnala un ECG sospetto o una desaturazione predittiva non “decide”: propone.
- La responsabilità clinica resta sempre in capo al medico.
- Ma la struttura è responsabile di:
- scelta del sistema di IA;
- modalità di integrazione nei flussi clinici;
- formazione del personale a interpretare correttamente gli output.
IA e telemedicina non spostano la responsabilità “sulla macchina”: spostano l’attenzione su come la macchina viene scelta, configurata, usata e controllata.
Urgenze in telemedicina: il punto più pericoloso
La zona rossa è la gestione delle urgenze nei servizi asincroni (teleconsulto differito, telemonitoraggi con alert non presidiati h24).
Ogni struttura dovrebbe avere, nero su bianco:
- fasce orarie coperte e non coperte;
- tempi massimi di presa in carico per tipologia di alert;
- cosa è considerato emergenza e cosa no;
- chi chiama cosa (MMG, 118, PS, guardia medica).
Senza questo, un evento grave legato a un alert non gestito può trasformarsi facilmente in responsabilità organizzativa diretta, anche se il singolo professionista ha agito correttamente.
4. Consenso informato digitale: da burocrazia a scudo legale (se fatto bene)
Nel contesto digitale, il consenso informato non è un modulo da firmare: è un processo che tutela paziente e struttura. E, se ben gestito, diventa uno dei principali strumenti di prevenzione del contenzioso.
Cosa deve contenere un buon consenso in telemedicina
Alla luce delle indicazioni nazionali e della giurisprudenza recente, il consenso per telemedicina dovrebbe coprire almeno:
- natura della prestazione a distanza e sue limitazioni intrinseche;
- rischi clinici prevedibili, inclusi quelli statisticamente rari;
- rischi tecnologici (connettività, malfunzionamento dispositivi, ritardi);
- protocolli in caso di emergenza (cosa fa il paziente, cosa fa la struttura);
- modalità di trattamento, conservazione e condivisione dei dati.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’informazione deve includere tutti i rischi prevedibili, non solo quelli più frequenti. Nella telemedicina questo significa esplicitare anche gli scenari di errore legati alla tecnologia.
Consenso dinamico e uso dei dati per IA
Con i telemonitoraggi prolungati e l’uso di IA, il consenso diventa dinamico:
- all’inizio del percorso si acquisisce il consenso per
- uso clinico dei dati;
- modalità del monitoraggio;
- gestione delle emergenze;
- nel tempo si possono richiedere consensi specifici per
- uso dei dati a fini di ricerca;
- addestramento o miglioramento di algoritmi di IA;
- condivisione con centri specialistici esterni.
Un approccio maturo prevede opzioni granulari, non un “tutto o niente”: il paziente può accettare l’uso clinico e rifiutare quello per training algoritmico, per esempio.
Per le direzioni, questo è anche un tema di posizionamento strategico: strutture che gestiscono bene il consenso digitale vengono percepite come più affidabili e attrattive, specialmente nei percorsi complessi (oncologia, cronicità, follow-up post-chirurgico).
5. Dispositivi, software e IA: il ruolo dei fornitori e i contratti da rivedere
Ogni progetto di telemedicina è anche un progetto tecnologico. Qui spesso nascono i rischi nascosti, perché si dà per scontato che “se è certificato CE, siamo a posto”. Non è così.
Software come dispositivo medico (SaMD) vs software di supporto
La responsabilità cambia molto in base a cosa fa il software:
- SaMD (Software as Medical Device): elabora dati per fornire output clinici (diagnosi, score di rischio, referti automatici). È un dispositivo medico vero e proprio. Qui il produttore ha responsabilità diretta su prestazioni e sicurezza.
- Software di supporto: piattaforma di videochiamata, sistema di messaggistica, tool amministrativi. Non “decidono” nulla in ambito clinico ma devono essere sicuri, disponibili e tracciabili.
La struttura deve sapere esattamente in quale categoria rientra ciascun componente del proprio ecosistema digitale, perché da qui dipendono:
- obblighi di vigilanza;
- tipologia di incident reporting;
- contenuti delle polizze assicurative.
IA adattiva: responsabilità condivisa
I sistemi di IA che si aggiornano nel tempo (modelli adattivi) introducono una complessità ulteriore:
- il produttore progetta l’algoritmo e ne definisce i limiti;
- la struttura lo alimenta con i propri dati clinici;
- il medico usa gli output per decisioni su casi reali.
In caso di evento avverso serio, la domanda sarà: il problema era nel modello, nei dati, nell’uso clinico o nell’organizzazione?
Per difendersi (e lavorare meglio) le strutture devono pretendere da subito:
- tracciabilità delle versioni algoritmiche;
- log completi delle decisioni automatiche e delle revisioni umane;
- piani di validazione periodica delle prestazioni dell’IA sui propri dati.
Contratti con i fornitori: cosa non può mancare
Nei contratti di fornitura vanno chiariti, in modo operativo:
- livelli di servizio (SLA) per uptime, tempi di risposta, supporto h24/7 o meno;
- responsabilità in caso di downtime durante attività clinica critica;
- modalità di gestione e notifica degli aggiornamenti software;
- procedure di incident reporting congiunto e cooperazione nelle perizie;
- coperture assicurative del fornitore.
Qui molte aziende sanitarie stanno evolvendo: dalla scelta “solo prezzo” alla due diligence tecnica, legale e assicurativa. È un investimento che riduce in modo sensibile il rischio di contenziosi futuri.
6. Governance legale, indicatori di qualità e prossimi passi
Chi sta gestendo bene telemedicina e IA in Italia ha qualcosa in comune: ha costruito una governance legale strutturata, non una serie di progetti isolati.
Cosa serve in pratica
Per passare da progetto pilota a sistema maturo servono almeno cinque elementi:
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Protocolli operativi chiari, con ruoli e responsabilità per
- medico prescrittore;
- team di monitoraggio;
- specialisti consultati;
- personale amministrativo e tecnico.
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Tracciabilità documentale estesa:
- valutazioni di eleggibilità;
- configurazioni dei device e dei parametri di alert;
- log di sistema;
- decisioni cliniche, sospensioni o modifiche del percorso digitale.
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Indicatori di qualità specifici per la telemedicina, ad esempio:
- % di pazienti con eleggibilità documentata;
- tempi medi di risposta agli alert per classe di rischio;
- tasso di appuntamenti falliti per problemi tecnici;
- soddisfazione del paziente su aspetti tecnologici e comunicativi.
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Incident reporting adattato al digitale:
- distinzione tra errore clinico, malfunzionamento tecnico, uso improprio;
- root cause analysis che includa fattori tecnologici e organizzativi;
- feedback strutturato verso fornitori e team interni.
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Formazione continua e multidisciplinare:
- clinici (uso appropriato della telemedicina, criteri di eleggibilità, lettura degli output IA);
- ingegneri/ICT (sicurezza, continuità operativa, integrazione sistemi);
- legali e risk manager (aggiornamento normativo, casi giurisprudenziali, assicurazioni).
Dal rischio al vantaggio competitivo
Questo lavoro non è solo una barriera al rischio. Sta diventando un vantaggio competitivo tra strutture:
- chi dimostra di avere percorsi digitali sicuri e ben governati è più credibile verso pazienti, professionisti e partner;
- i dati generati da telemedicina e IA, se gestiti correttamente, migliorano programmazione, outcome clinici e uso delle risorse;
- sul medio periodo, le strutture con governance robusta saranno le uniche in grado di scalare veramente i servizi digitali senza essere paralizzate dal contenzioso.
Per la serie “IA nella Sanità Italiana: Innovazione Clinica”, questo è forse il punto più importante: innovare clinicamente non significa solo introdurre nuove tecnologie, ma ridisegnare responsabilità, protocolli e metriche.
Chi vuole fare un passo concreto può partire da qui:
- mappare tutti i servizi di telemedicina attivi e previsti;
- verificare se per ognuno esistono protocolli, consenso, eleggibilità e indicatori chiari;
- creare un gruppo di lavoro con direzione sanitaria, ICT, legale, risk management e clinici “champion” per colmare i gap.
La trasformazione digitale della sanità italiana passerà anche da quanto seriamente affronteremo questi temi. Le tecnologie sono pronte. La vera differenza, adesso, la farà la qualità della governance.